LA PRIVACY IN MATERIA DI CONDOMINIO
Numerosi elementi di confusione si erano profilati nella materia condominiale dopo l’ingresso della L. 675/96. Amministratori ed amministrati più volte hanno fatto appello al diritto alla privacy per nascondere rispettive inadempienze e/o morosità. Oggi il garante ha stabilito che l’amministratore non viola la privacy quando fornisce ai Condòmini le informazioni riguardanti la gestione dell’immobile, come i dati del bilancio o i prospetti contabili sulle quote pagate e/o impagate. Ovviamente il diritto alla riservatezza impone alcune cautele. Ne deriva che i Condòmini, in quanto contitolari di diritti hanno accesso alle sole informazioni generali riguardanti l’amministrazione ed il funzionamento del condominio. Per converso l’amministratore può acquisire, tramite i Condòmini, dal notaio o alla conservatoria dei registri immobiliari, le informazioni relative al diritto di intervento in assemblea. Quindi possono essere raccolti, archiviati ed aggiornati i dati indispensabili alla convocazione e/o al funzionamento dell’assemblea. Mentre non possono essere conservati i dati non pertinenti e non funzionali a tale scopo (es. non ha alcuna rilevanza il prezzo di acquisto dell’immobile e quindi trattasi di una informazione che l’amministratore non deve conservare). I dati legittimamente raccolti ed archiviati possono e devono essere messi a disposizione di tutti i Condòmini che ne fanno richiesta (l’interesse potrebbe essere volto a verificare la regolare convocazione della assemblea o alla impugnativa delle delibere). Ovviamente vale anche il discorso inverso, nel senso che restano esclusi da tale possibilità tutti gli estranei al condominio stesso.